N. 29
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 ottobre 2009
Ordinanza .
Elezioni - Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia - Sistema elettorale - Attribuzione alla lista, sia
singola sia formata da liste collegate, nelle varie circoscrizioni,
di tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di
lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale
della lista - Previsione che i seggi che rimangono ancora da
attribuire siano assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni
per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in
caso di parita' di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si e'
ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale - Rispetto
del numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole
circoscrizioni in relazione alla popolazione residente - Mancata
previsione - Contrasto con il principio di rappresentanza
territoriale dei popoli, sancito dal diritto comunitario (CEDU) -
Violazione del principio di sovranita' popolare - Lesione del
principio di uguaglianza per irragionevolezza e ingiustificata
disparita' di trattamento tra elettori - Violazione del principio
di uguaglianza del voto - Lesione del diritto di associazione in
partiti dei cittadini e del diritto di elettorato passivo.
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 21, comma 1, n. 2, sostituito
dall'art. 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2009, n. 10.
- Costituzione, artt. 1, 3, 11, 48, 49, 51 e 97.
(010C0081)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 17-2-2010)
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