Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Militari - Ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente
effettivo - Trattamento economico - Non consentita individuazione di
una corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di
finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato - Erroneita' dei presupposti da parte del giudice a
quo - Insussistenza di irragionevolezza nella previsione di
trattamenti economici differenziati per livelli e funzioni differenti
- Non fondatezza.
(Legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 43, diciassettesimo comma, e
tabella c) allegata come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto
1982, n. 569).
(Cost., artt. 3 e 97).
(097C0283)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 26-3-1997)
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