N. 412 SENTENZA 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 30 e 34, comma 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, artt. 116, primo comma, 117, comma terzo, e 119, comma secondo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilita' per asserito difetto d'interesse (avendo la Regione gia' impugnato il testo originario della disposizione sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 30, che sostituisce l'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Riconducibilita' della sanzione prevista dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, primo periodo, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Monitoraggio e verifica degli adempimenti in ordine al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa di personale previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Esclusione - Mancata attuazione della normativa censurata, successivamente modificata - Conseguente inidoneita' delle disposizioni a produrre lesione di competenze regionali - Cessazione della materia del contendere. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, secondo periodo, come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e art. 1, comma 204-bis, introdotto dallo stesso art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Previsione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione del trattamento accessorio massimo spettante ai titolari di uffici dirigenziali di livello generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilita' della disposizione esclusivamente alle amministrazioni statali - Non fondatezza della questione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 34, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. (007C1364) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)

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