N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2007

Ordinanza del 9 luglio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -- Sezione staccata di Caltanissetta sul ricorso proposto da Laguna Blu di Mammana e Giannino S.n.c. contro Agenzia delle entrate -- Ufficio di Enna. Contenzioso tributario - Proposizione del ricorso in appello - Notificazione dell'appello mediante consegna diretta alla parte appellata (nella specie, l'amministrazione finanziaria) - Previsione della sanzione di inammissibilita' dell'appello nel caso in cui, non essendo stato notificato il ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di servizio postale - Asserita lesione del principio di ragionevolezza con riguardo alla ritenuta irrazionalita' della sanzione processuale di inammissibilita' dell'appello, in quanto sganciata dalla previsione di un termine perentorio per il deposito dell'appello presso la segreteria della commissione a quo e collegata ad un'attivita' notiziale estranea alla struttura del giudizio di seconde cure - Incidenza sull'inviolabile diritto di difesa. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24. (007C1383) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)

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