N. 793
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 luglio 2007
Ordinanza del 9 luglio 2007 emessa dalla Commissione tributaria
regionale per la Sicilia -- Sezione staccata di Caltanissetta sul
ricorso proposto da Laguna Blu di Mammana e Giannino S.n.c. contro
Agenzia delle entrate -- Ufficio di Enna.
Contenzioso tributario - Proposizione del ricorso in appello -
Notificazione dell'appello mediante consegna diretta alla parte
appellata (nella specie, l'amministrazione finanziaria) -
Previsione della sanzione di inammissibilita' dell'appello nel caso
in cui, non essendo stato notificato il ricorso a mezzo di
ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositare
copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata
violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo
dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che
notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo
di servizio postale - Asserita lesione del principio di
ragionevolezza con riguardo alla ritenuta irrazionalita' della
sanzione processuale di inammissibilita' dell'appello, in quanto
sganciata dalla previsione di un termine perentorio per il deposito
dell'appello presso la segreteria della commissione a quo e
collegata ad un'attivita' notiziale estranea alla struttura del
giudizio di seconde cure - Incidenza sull'inviolabile diritto di
difesa.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2,
come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge
2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(007C1383)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)
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