N. 7
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 gennaio 1997
N. 7
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia)
Edilizia e urbanistica - Procedura per il rilascio della concessione
edilizia - Norme della legge finanziaria, sostitutive di quelle
gia' contenute nell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398
(convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493)
- Possibilita' quando tutti i termini previsti siano decorsi senza
che l'autorita' competente abbia provveduto, che il presidente
della Giunta regionale, su istanza dell'interessato,
nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomini un commissario ad
acta, il quale, entro i trenta giorni successivi, adotti un
provvedimento con i medesimi effetti della concessione edilizia -
Integrazione di tali disposizioni con la previsione dell'obbligo
di regioni e province autonome di adeguarvi le proprie
legislazioni e quindi, implicitamente, per la regione
Friuli-Venezia Giulia, di recepirle in luogo di quelle da essa
gia' adottate con l'art. 84 della legge regionale 19 novembre
1991, n. 52, fondato sul diverso principio del silenzio-assenso -
Illegittima incidenza, non potendo la nuova procedura introdotta
dalla legge statale ricomprendersi tra le norme fondamentali di
riforma economico-sociale, sulle competenze primarie della regione
nelle materie dell'urbanistica e dell'ordinamento degli uffici -
Illegittima deroga, altresi', al precetto statutario che, riguardo
alle funzioni amministrative regionali, ne consente la delega agli
enti locali ma non interventi sostitutivi e sanzionatori di altri
soggetti - Richiamo alle sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993,
153/1995 e 1033/1988.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60).
(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 8 e 11).
(097C0109)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1997)
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