N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 8 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Riconosciuta salvezza, in norma di legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei dd.-ll. 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei dd.-ll. 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n 552 - Richiesta che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei precedenti ricorsi proposti al riguardo, e in particolare le censure formulate per violazione del precetto statutario esigente nel caso la partecipazione del presidente della regione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ai suddetti decreti, e al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, siano trasferite nelle sopra citate disposizioni di sanatoria - Richiamo alla sentenza n. 84/1996. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Norma di legge collegata alla legge finanziaria, concernenti i criteri da osservarsi riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Riproduzione, con indebita e inusitata novazione della fonte legislativa, di identiche disposizioni gia' contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, gia' convertito con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 649 - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, per rispetto della quale, alla stregua del principio di leale collaborazione anche per la riproduzione delle suddette disposizioni della legge de qua, avrebbe dovuto quanto meno essere chiesto il parere della regione - Rafforzamento dei gia' lamentati effetti pregiudizievoli, fortemente aggravati dalla irragionevole retroattivita' della normativa, sugli interessi degli allevatori locali - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995 e 304/1987. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Norma di legge collegata alla legge finanziaria, su alcuni punti innovativi rispetto alla disciplina precedente - Categorie di produttori (zone di montagna, zone svantaggiate, ecc.) in favore delle quali, nell'ordine, la prevista compensazione tra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate va effettuata - Obbligo degli acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, di versare, entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170 e 172). (Statuto Friuli-Venezia Giulia artt. 4, 8 e 44). (097C0110) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1997)

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