Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sicurezza pubblica - Legge della Regione Basilicata - Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo - Previsione a carico delle Forze di polizia
dell'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale l'elenco degli
infortuni verificatisi nell'anno, nonche' del compito di
controllare, vigilare e irrogare sanzioni in relazione
all'osservanza della legge regionale - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione della competenza legislativa statale
esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonche' di ordine
pubblico e sicurezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22, artt. 3,
comma 4, 18 e 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. g) e h); legge 24
dicembre 2003, n. 363, art. 22.
(010C0262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 24-3-2010)
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