Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati ammessi al patrocinio
davanti ai tribunali del distretto nel quale e' compreso l'ordine
circondariale che ha la tenuta del relativo registro, limitatamente
ai procedimenti gia' rientranti nelle competenze del pretore -
Possibilita' per i detti praticanti di essere nominati, in sede
penale, difensori d'ufficio davanti ai medesimi tribunali e negli
stessi limiti - Incidenza sull'effettivita' della difesa d'ufficio,
attesa la differente capacita' professionale e processuale del
praticante e dell'avvocato iscritto all'albo - Illegittimita'
costituzionale in parte qua - Assorbimento delle questioni
ulteriori.
- R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8, comma secondo, ultimo
periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio
1985, n. 406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e
dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, art. 24, secondo comma; (artt. 3, 23, terzo comma, e
97).
(010C0264)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 24-3-2010)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.