Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL e subentro
delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL -
Mancanza della garanzia della separazione tra la gestione delle
passivita' anteriori al 31 dicembre 1994 risalenti alle USL e le
attivita' direttamente imputabili alle ASL - Contrasto con la
normativa statale (art. 6, comma 1, legge n. 724/1994), costituente
principio fondamentale nella materia «tutela della salute» -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19,
art. 15, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, art. 5, numero 16; legge 23 dicembre 1994, n.
724, art. 6, comma 1.
(010C0272)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 24-3-2010)
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