Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione
Siciliana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige,
Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano - Impugnazione di numerose disposizioni della legge
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei
commi da 198 a 206 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni
riservata a separate pronunce.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205 e 206.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure per il contenimento della spesa per il personale di
Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale -
Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano - Legittimazione a
denunciare la legge statale per violazione di competenze degli enti
locali - Sussistenza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta,
art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione;
statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,
artt. 10, 17 e 18.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure per il contenimento della spesa per il personale di
Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale -
Ricorso della Regione Toscana - Ius superveniens (art. 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - Disapplicazione
delle disposizioni censurate nei confronti di Regioni ed enti
locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge -
Richiesta di cessazione della materia del contendere - Esclusione,
atteso il non venir meno, per l'anno 2006, delle disposizioni
censurate.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Indicazioni di principio per ridurre la spesa di personale
destinata alla contrattazione integrativa, per limitare l'utilizzo
di personale a tempo determinato e per ridurre i costi di
funzionamento degli organi istituzionali - Finanziamento degli
oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso
delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 -
Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto
degli adempimenti di contenimento della spesa di personale -
Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione
Siciliana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige,
Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano - Eccepita inammissibilita' delle questioni per
mancanza di lesivita' delle disposizioni denunciate - Reiezione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200, 201, 202 e 204.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta,
art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione;
statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e q); statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-bis, 48
e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI;
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, artt. 10, 17 e 18.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio
2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale
riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio
sanitario nazionale (SSN) di limiti di contenimento della spesa per
il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione
del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di
personale - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento
della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio
delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto,
Valle d'Aosta, Campania, Liguria - Eccepita inammissibilita' delle
questioni per omessa indicazione di specifiche censure - Reiezione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 202, 203, secondo
periodo, 204 e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta,
art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel
limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso
delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria ed
Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria
regionale derivante dall'introduzione di vincoli puntuali relativi
a singole voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali -
Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica -
Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, comma terzo, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel
limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso
delle Regioni Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Ritenuta
lesione della potesta' legislativa residuale riconosciuta alle
Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di
ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli
enti del servizio sanitario - Esclusione Qualificazione della
disposizione denunciata quale principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica - Ininfluenza dei riflessi
della norma sull'organizzazione amministrativa - Non fondatezza
della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel
limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso
delle Regioni Piemonte e Veneto - Dedotta irrazionalita' della
disposizione per applicazione della stessa a tutto il personale
senza differenziazioni tra i diversi rapporti di lavoro -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel
limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso
della Regione Piemonte - Dedotta irragionevolezza nonche' indebita
incidenza sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle
diverse attivita' regionali - Esclusione - Non fondatezza della
questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 114 e 118.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel
limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Modalita'
di applicazione della norma - Ricorso delle Regioni Veneto e
Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale
derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione -
Norma integrativa di altra gia' qualificata principio fondamentale
di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della
questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 199.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed
enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel
limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Imposizione
agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) del predetto
limite di contenimento della spesa per il personale - Ricorso delle
Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata
lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante
dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma
integrativa di altra gia' qualificata principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della
questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 203.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto
degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di
Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale -
Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione
dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di
norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra gia'
qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica nonche' espressiva della competenza esclusiva statale in
materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Non
fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della
spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle
Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto e
Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale
derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione -
Qualificazione della disposizione denunciata quale principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non
fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa di personale per la contrattazione
integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo
determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi
istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania -
Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante
dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme
attributive di una mera facolta' ai destinatari, con conseguente
inidoneita' a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della
questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200 e 201.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio
2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale
riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana -
Introduzione di norma di dettaglio sulle modalita' di utilizzo di
risorse finanziarie proprie delle Regioni - Violazione
dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni,
enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che
qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte,
Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneita' della qualificazione
legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Non
fondatezza delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento
ai commi 198, 199, 203, 204 e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni,
enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che
qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte,
Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneita' della qualificazione
legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate -
Inammissibilita' delle questioni per carenza di interesse e per
mancanza di oggetto.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento
ai commi 200, 201 e 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1,
commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge
23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta,
Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita
violazione del principio di ragionevolezza in considerazione
dell'antinomica vigenza di due norme disciplinanti in modo diverso
la stessa fattispecie - Esclusione - Erroneo presupposto
interpretativo - Applicazione solo transitoria e sussidiaria della
disposizione censurata - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201,
203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, art. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1,
commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge
23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta,
Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuta lesione
dell'autonomia finanziaria - Applicazione in via sussidiaria e
transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il
Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di
limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata
(art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) -
Richiamo alla declaratoria di non fondatezza e di inammissibilita'
di analoghe questioni sollevate dalle Regioni a Statuto ordinario -
Non fondatezza delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201,
203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni,
enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1,
commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge
23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta,
Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuto contrasto
con disposizioni statutarie - Applicazione in via sussidiaria e
transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il
Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione di
limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata
(art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) -
Applicabilita' dei principi fondamentali di coordinamento di
finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata - Non
fondatezza delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201,
203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3,
comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione; statuto della
Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e q); statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-bis, 48 e 53; statuto
Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10,
17 e 18.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio
2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale
riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta,
Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita
violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria
di illegittimita' costituzionale gia' formulata - Assorbimento
delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione
Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di
attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e
q); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2,
n. 1-bis, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81,
titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Previsione di finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al
biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il
personale riferibili all'anno 2005 - Qualificazione di detto
intervento normativo statale come espressione di principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso
della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia
finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimita'
costituzionale gia' formulata riguardo alla disposizione richiamata
- Mancanza di oggetto - Inammissibilita' della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, nella parte in
cui richiama il comma 202.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione
Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di
attuazione.
(007C0676)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2007)
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