N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1989- 21 giugno 1990

N. 431 Ordinanza emessa il 26 settembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Baglieri Concetta contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro. Istruzione pubblica - Personale ispettivo, direttivo docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica in servizio del 1º ottobre 1974 - Possibilita' di rimanere in servizio, a domanda, fino al raggiungimento del limite massimo, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta', per chi, fra gli appartenenti alle suddette categorie di personale, debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione - Mancata previsione di tale facolta' per il personale assunto in servizio dopo la data del 1 ottobre 1974 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia, nonche' sul principio della tutela del lavoro. (Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 35). (090C0834) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 4-7-1990)

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