N. 431
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 settembre 1989- 21 giugno 1990
N. 431
Ordinanza emessa il 26 settembre 1989 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 21 giugno 1990) dal tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso
proposto da Baglieri Concetta contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altro.
Istruzione pubblica - Personale ispettivo, direttivo docente e non
docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica in
servizio del 1º ottobre 1974 - Possibilita' di rimanere in servizio,
a domanda, fino al raggiungimento del limite massimo, e comunque non
oltre il settantesimo anno di eta', per chi, fra gli appartenenti
alle suddette categorie di personale, debba essere collocato a riposo
per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di
servizio richiesto per il massimo della pensione - Mancata previsione
di tale facolta' per il personale assunto in servizio dopo la data
del 1 ottobre 1974 - Ingiustificato diverso trattamento di
situazioni analoghe - Incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle
esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia, nonche' sul
principio della tutela del lavoro.
(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).
(Cost., artt. 3 e 35).
(090C0834)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 4-7-1990)
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