Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione -
Revoca di una delle misure (affidamento in prova, detenzione
domiciliare, semiliberta') - Conseguente divieto di concessione,
per un triennio dalla emissione del provvedimento di revoca, di
ulteriori benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permesso
premio, affidamento in prova, detenzione domiciliare e
semiliberta') - Applicabilita' del divieto ai minori - Rigido
automatismo della previsione, preclusiva di una valutazione
individualizzata e caso per caso in ordine alla concedibilita'
della misura - Esigenza di una disciplina speciale per i minori -
Perdurante inerzia del legislatore - Illegittimita' costituzionale
in parte qua. Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma
2. Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma;
(dichiarazione ONU 20 novembre 1959; convenzione 20 novembre 1989,
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione -
Revoca di una delle misure - Divieto di concessione di ulteriori
benefici ai minori - Durata della preclusione - Sopravvivenza
della disposizione che la concerne, non piu' riferibile ai minori.
_ Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3.
(099C2210)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)
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