Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Collegio arbitrale di
disciplina - Nomina dei presidenti (estranei all'amministrazione),
da parte del Presidente del tribunale del luogo sede del collegio,
in caso di mancato accordo tra le rappresentanze
dell'amministrazione e dei dipendenti - Dedotta violazione dei
principii e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega
legislativa e del principio di indipendenza del giudice -
Questione sollevata dal Presidente del tribunale adi'to per la
predetta nomina, nell'esercizio di funzioni non giurisdizionali -
Carenza dei presupposti per l'instaurazione del giudizio di
legittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita' della
questione. D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8.
Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421) e 108; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1,
art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Giudizio di legittimita' costituzionale - Presupposti per la sua
instaurazione - Necessita' di un "giudizio" nel corso del quale
possa essere sollevata la questione di legittimita'.
Legge cost. 9 febbraio 1948, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art.
23.
(099C2211)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)
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