Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
Oggetto del giudizio - Applicabilita' ratione temporis delle norme
censurate ai rapporti dedotti nel giudizio principale -
Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Eccezione di
inammissibilita' su assunto contrario - Rigetto.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di
lavoro a tempo parziale - Esclusione di ragguaglio del minimo
retributivo giornaliero a siffatti rapporti, in proporzione alle
ore effettivamente lavorate - Dedotta disparita' di trattamento
tra prestazioni quantitativamente diverse, con violazione del
diritto al lavoro e del diritto alla retribuzione - Manifesta
infondatezza della questione. Legge 21 dicembre 1978, n. 843,
art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), art. 14;
legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n.
402 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981,
n. 537), art. 1; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 7.
Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e
36, primo comma.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di
lavoro a tempo parziale - Fissazione di una nuova base di calcolo
contributivo - Dedotta disparita' di trattamento - Questione
prospettata in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta
inammissibilita'.
D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), art. 5, quinto comma.
Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36,
primo comma.
(099C2222)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)
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