Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione ad
ufficio incompetente - Pena pecuniaria per il ritardo Questione gia'
decisa per altro come manifestamente infondata (ordinanze nn. 330 e
547 del 1987) e come inammissibile (sentenza n. 82/1989) - Situazione
non omogenea e pertanto non raffrontabile con quella della
presentazione della dichiarazione al comune, ufficio postale, o ente
pubblico datore di lavoro che l'abbiano fatta pervenire in ritardo
all'ufficio competente - Non fondatezza.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12, quarto comma).
(Cost., art. 3).
(090C0238)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-1990)
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