Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Divieto al giudice di merito di sindacare
l'ammissibilita' e la fondatezza della richiesta di rimessione -
Divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza della Cassazione che la dichiari inammissibile o la
rigetti - Uso strumentale dell'istituto della rimessione - Richiamo
alla sentenza della Corte n. 353/1996 dichiarativa
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, del c.p.p.
- Manifesta inammissibilita'.
(C.P.P., art. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma
2).
(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo
comma, e 112).
(097C0041)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 15-1-1997)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.