N. 5 ORDINANZA 9 - 10 gennaio 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Divieto al giudice di merito di sindacare l'ammissibilita' e la fondatezza della richiesta di rimessione - Divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza della Cassazione che la dichiari inammissibile o la rigetti - Uso strumentale dell'istituto della rimessione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 353/1996 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, del c.p.p. - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2). (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112). (097C0041) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 15-1-1997)

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