Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Enti locali - Regione Toscana e provincia autonoma di Trento -
Competenze dei commissari del Governo in materia di sovraintendenza e
di coordinamento - Esclusione dell'esercizio di un'attivita' di
vigilanza - Funzioni rientranti in una generica attivita' di
acquisizione di notizie - Difetto di interesse - Riferimento alla
sentenza della Corte n. 342/1994 - Inammissibilita' - Spettanza allo
Stato disciplinare con circolare ministeriale i compiti del
commissario del Governo in alcune materie - Violazione della sfera di
autonomia degli enti con imposizione di oneri non previsti dalla
legislazione vigente e eccedenti il dovere di lealta' - Non spettanza
allo Stato disciplinare con circolare i compiti delle regioni
conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate e stabilire con la
medesima che le comunicazioni della provincia autonoma di Trento al
Governo siano effettuate di norma per il tramite del commissario del
Governo - Non spettanza allo Stato invitare la provincia a far
pervenire le deliberazioni assunte nell'esercizio delle funzioni
amministrative delegate, nonche' le deliberazioni integrali attuative
delle deleghe conferite con i decreti legislativi nn. 429 e 439 del
21 settembre 1995 - Annullamento in parte qua del punto 6.1 e del
punto 3.3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli
affari generali n. 22/1995 del 27 novembre 1995 nei confronti della
provincia autonoma di Trento - Annullamento della nota del
commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento del 26
febbraio 1996 prot. n. 310/Gab.
(097C0323)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 16-4-1997)
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