Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Praticante procuratore legale - Facolta' di
astenersi dal testimoniare nel caso che il praticante abbia assistito
a colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale presso il
cui studio svolga l'attivita' di praticantato - Omessa previsione -
Esclusione dall'obbligo di deposizione nei giudizi di qualunque
specie su cio' che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro
conoscenza per ragioni del proprio ufficio - Mancata previsione per i
praticanti procuratori legali - Riferimento alla sentenza della Corte
n. 421/1996 - Esigenza di una corretta interpretazione nel senso di
preservare un coerente e necessario bilanciamento tra dovere di
testimoniare in giudizio e dovere e rispetto per il segreto
professionale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
(C.P.C., art. 249, in relazione all'art. 200 del c.p.p.; r.d.-l. 27
novembre 1933, n. 1578, art. 13).
(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma).
(097C0324)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 16-4-1997)
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