N. 263
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 maggio 2010
Ordinanza .
Responsabilita' amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione
per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti
limitato ai casi e modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001
(rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista
sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del
procedimento penale - Prevista nullita' di qualunque atto
istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle
predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia
interesse - Lesione del principio di uguaglianza - Lesione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione -
Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
- Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter,
inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; decreto-legge 3 agosto
2009, n. 103, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.
(010C0671)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 22-9-2010)
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