N. 13
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
10 aprile 1997
N. 13
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
10 aprile 1997 (della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Deliberazione della Giunta
regionale in merito all'istituto dell'accreditamento delle
strutture sanitarie private ai fini del convenzionamento con il
Servizio sanitario - Disposizioni per il transitorio
accreditamento, con validita' sino alla data di emanazione dei
provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle norme di
cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino (d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, oltre che delle strutture di ricovero e cura gia'
accreditate in virtu' dei disposti dell'art. 6, comma 6, legge 23
dicembre 1994, n. 724, delle strutture di ricovero e cura
autorizzate e attualmente in esercizio, o che ottengono
l'autorizzazione prima della data suddetta, purche', con
dichiarazione dei loro legali rappresentanti, accettino il sistema
di remunerazione a tariffa e i vigenti sistemi di vigilanza e
controllo - Contrasto con i principi posti in materia, oltre che
dalla citate disposizioni dei decreti legislativi nn. 502 del 1992
e 517 del 1993, dagli artt. 8, comma 18, legge 24 dicembre 1993,
n. 537, 2, commi 5 e 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed 1,
commi 4 e 32, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui, per
l'accreditamento delle strutture sanitarie private non sono
sufficienti, contrariamente a quanto si presuppone nella impugnata
delibera, i requisiti prescritti per l'esercizio della loro
attivita' al di fuori di rapporti con il Servizio sanitario
nazionale, ma se ne richiedono altri affinche', nell'ambito della
programmazione regionale e nazionale e con la individuazione di
'standards', siano assicurate, in particolare, le condizioni per
un regolato equilibrio nella concorrenza fra strutture pubbliche e
private, per la tutela dei diritti e delle libere scelte degli
utenti del servizio e per il contenimento della spesa pubblica -
Sovrapposizione della delibera regionale all'atto di indirizzo e
coordinamento, di fatto reso anticipatamente inefficace nella
Regione Lombardia, previsto dal citato art. 8, comma 4, d.lgs. n.
502 del 1992 ed emanato, quasi contemporaneamente alla delibera
regionale, il 14 gennaio 1997, nel quale gli "ulteriori requisiti"
per l'accreditamento sono specificatamente indicati - Adozione
della delibera, da parte della Giunta regionale, nonostante che i
testi dell'atto di indirizzo e coordinamento e della raggiunta
intesa con la Conferenza Stato-regioni (sulla quale l'atto del
Governo si basa e che risale al 19 dicembre 1996) fossero gia'
noti alla Regione - Divergenze, sui punti in questione, anche
rispetto allo schema di disegno di legge della Regione Lombardia,
attualmente in fase di predisposizione, per il riordino del
Servizio sanitario regionale - Lamentata menomazione, sotto tutti
i suddetti profili, delle attribuzioni costituzionali degli organi
statali, anche in relazione ai limiti che la Regione e' tenuta a
rispettare nella disciplina della propria autonomia finanziaria, e
con incidenza, altresi', sul principio di leale collaborazione tra
Stato e regioni - Richiamo alla sentenza n. 416/1995.
(Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 13 gennaio
1997, n. 23995).
(Cost., artt. 32, 118 e 119; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art.
8, comma 4; d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 9, comma 1, lett.
g); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6; legge del 24
dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 18; legge 28 dicembre 1995,
n. 549, artt. 2, commi 5 e 8; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.
1, commi 4 e 32).
(097C0355)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 14-5-1997)
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