N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 giugno 1999

N. 20 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 giugno 1999 (del tribunale di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale, in corso presso il tribunale di Roma, a carico dell'On. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa), per avere questi offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, nel corso di dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG, la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo - Deliberazione della Camera dei deputati in data 16 settembre 1998, con la quale, su proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere e' stato dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma, perche' venga dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilita' del fatto ascritto all'On. Sgarbi - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/1996, 265/1997 e 289/1998. (Delibera Camera dei deputati del 16 settembre 1998). (Cost., art. 68, comma 1). IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento instaurato nei contronti di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, imputato "del delitto p.e p. dall'art. 595, terzo comma, c.p. e 13 legge 47/1948 per aver, con dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed ag, ne ne effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Caselli Giancarlo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando in relazione a procedimento penale nei confronti di Andreotti Giulio indagato da quella procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare il magistrato, capo della Procura della Repubblica di Palermo; che ''Il processo Andreotti e' un processo politico'' ed ancora che avrebbe denunciato Caselli per ''truffa aggravata e abuso d'ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione politica''. In Roma, nella data indicata". Atteso che la Camera dei Deputati con votazione avvenuta nella seduta del 16 settembre 1998, ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il presente procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione; Constatato che il parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni e' stato cosi' illustrato dal relatore f.f.. on. Enzo Ceremigna: "La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 luglio 1997 procedendo anche all'audizione del deputato interessato. La Giunta ha avuto modo di rilevare che la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari. Nel corso della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a diffamare la persona del procuratore della Repubblica di Palermo. Tale e' stata anche l'opinione della Giunta, che ha rilevato che i suddetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al momento attuale - al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie opinioni"; Rilevato che la Camera dei deputati ha approvato, con voto quasi unanime, senza discussione e senza modificazioni, la proposta della Giunta di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese nel caso di specie dall'onorevole Sgarbi; Ritenuto che la dichiarazione con la quale si attribuisce ad una persona la commissione di delitti - accompagnata dal preannuncio dell'esercizio di un diritto-dovere (quello di denuncia) riconosciuto dall'ordinamento a tutti i soggetti (un'attivita', quindi, non riconducibile alla funzione parlamentare ne' a questa connessa), e', a parere di questo collegio, condotta esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare (per una chiara indicazione delle attivita' estranee all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, tra le ultime, Cass. 16 dicembre 1997, Sgarbi); Considerato che la dichiarazione, diffusa, secondo l'assunto dell'accusa, dall'on. Sgarbi attraverso due agenzie giornalistiche, non puo' neanche essere ricondotta nell'ambito della funzione parlamentare in virtu' dell'osservazione della Giunta secondo cui "la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari"ne' grazie all'opinione della stessa Giunta "che ha rilevato che i sudetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al momento attuale - al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le prorie opinioni", deve infatti, osservarsi, quanto al primo rilievo, che il lancio di agenzia non e' avvenuto sulla base del recepimento di una interrogazione parlamentare, bensi' sulla scorta di una mera dichiarazione resa, non in veste di parlamentare, dall'on. Sgarbi; e, in ordine alla seconda valutazione espressa dalla Giunta, che su uno stesso argomento - benche' oggetto centrale di lungo, attuale e diffuso dibattito parlamentare e politico - possono essere espresse, accanto o in contrapposizione a legittime opinioni, dichiarazioni astrattamente e potenzialmente lesive dell'altrui reputazione; Ritenuto che "l'interpretazione autentica" delle affermazioni riportate nel capo di imputazione, fornita dall'on. Sgarbi nel corso dell'audizione ad opera dei componenti la Giunta per le autorizzazioni a procedere ("Nel corso della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a diffamare la persona del procuratore della Repubblica di Palermo"), non riesce a scalfire la convinzione di questo collegio, secondo cui una critica politica non puo' (o, meglio, non puo' impunemente) consistere nell'attribuzione, ad una persona nominativamente indicata, della perpetrazione di delitti, attribuzione avvenuta in assenza, secondo l'ipotesi accusatoria, dei canoni della verita' e della continenza, in grado di scriminare la condotta diffamatoria; Considerato, quindi, che la Camera dei deputati ha, con la dichiarazione di insindacabilita', illegittimamente esercitato il proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare (v. Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 1996, n. 129; sentenza 23 luglio 1997, n. 265; e, soprattutto, la sentenza con la quale la Consulta, nel risolvere il conflitto insorto tra il tribunale di Bergamo e la Camera dei deputati, ha stabilito che "Non spetta alla camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato quando non e' dato ravvisare un collegamento tra le espressioni ad esso contestate come diffamatorie e la sua attivita' parlamentare"); Rilevato che il dissenso di questo giudice ai fini della corretta decisione sulla imputazione mossa all'on. Sgarbi e a tutela delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite puo' esprimersi soltanto sollecitando il controllo della Corte costituzionale attraverso lo strumento dell'elevazione di conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati; P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e chiedendo che la Corte: A) dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; B) annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1998 (resoconto stenografico, doc. IV-ter, n. 56/A pag. 27-28). Roma, addi' 14 gennaio 1999 Il presidente: D'Andria Il giudice estensore: Capozza 99C0675 GAZZETTA UFFICIALE N. 035 SERIE SPECIALE - 1a DEL 01 09 1999 Delibera 16 settembre 1998 (Camera dei deputati: approvazione della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali e'in corso il presente procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni) <40> Intero testo, in rif. art. 68, comma 1, Cosst. <0> XXXXX (099C0675) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 1-9-1999)

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