N. 20
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
22 giugno 1999
N. 20
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
22 giugno 1999 (del tribunale di Roma)
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale, in corso
presso il tribunale di Roma, a carico dell'On. Vittorio Sgarbi,
imputato del reato di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13,
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa), per avere
questi offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, nel
corso di dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG,
la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Palermo - Deliberazione della
Camera dei deputati in data 16 settembre 1998, con la quale, su
proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere e' stato
dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal
tribunale di Roma, perche' venga dichiarato che non spettava alla
Camera dei deputati deliberare l'insindacabilita' del fatto ascritto
all'On. Sgarbi - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale
nn. 129/1996, 265/1997 e 289/1998.
(Delibera Camera dei deputati del 16 settembre 1998).
(Cost., art. 68, comma 1).
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento instaurato
nei contronti di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952,
imputato "del delitto p.e p. dall'art. 595, terzo comma, c.p. e 13
legge 47/1948 per aver, con dichiarazioni rese alle agenzie
giornalistiche ANSA ed ag, ne ne effettuavano il lancio in data 27
aprile 1994, offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato,
la reputazione di Caselli Giancarlo, procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Palermo, affermando in relazione a
procedimento penale nei confronti di Andreotti Giulio indagato da
quella procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali
di denunciare il magistrato, capo della Procura della Repubblica di
Palermo; che ''Il processo Andreotti e' un processo politico'' ed
ancora che avrebbe denunciato Caselli per ''truffa aggravata e abuso
d'ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione
politica''. In Roma, nella data indicata".
Atteso che la Camera dei Deputati con votazione avvenuta nella
seduta del 16 settembre 1998, ha approvato la proposta della Giunta
per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i
quali e' in corso il presente procedimento concernono opinioni
espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai
sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
Constatato che il parere espresso dalla Giunta per le
autorizzazioni e' stato cosi' illustrato dal relatore f.f.. on. Enzo
Ceremigna: "La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 luglio
1997 procedendo anche all'audizione del deputato interessato. La
Giunta ha avuto modo di rilevare che la questione oggetto delle
dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento
di alcune interrogazioni parlamentari. Nel corso della sua audizione
l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni
avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a
diffamare la persona del procuratore della Repubblica di Palermo.
Tale e' stata anche l'opinione della Giunta, che ha rilevato che i
suddetti temi sono stati a lungo - e permangono tali anche al momento
attuale - al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito
in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva,
ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie
opinioni";
Rilevato che la Camera dei deputati ha approvato, con voto quasi
unanime, senza discussione e senza modificazioni, la proposta della
Giunta di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese nel caso di
specie dall'onorevole Sgarbi;
Ritenuto che la dichiarazione con la quale si attribuisce ad una
persona la commissione di delitti - accompagnata dal preannuncio
dell'esercizio di un diritto-dovere (quello di denuncia) riconosciuto
dall'ordinamento a tutti i soggetti (un'attivita', quindi, non
riconducibile alla funzione parlamentare ne' a questa connessa), e',
a parere di questo collegio, condotta esulante dall'esercizio delle
funzioni di parlamentare (per una chiara indicazione delle attivita'
estranee all'esercizio delle funzioni proprie di membro del
Parlamento, tra le ultime, Cass. 16 dicembre 1997, Sgarbi);
Considerato che la dichiarazione, diffusa, secondo l'assunto
dell'accusa, dall'on. Sgarbi attraverso due agenzie giornalistiche,
non puo' neanche essere ricondotta nell'ambito della funzione
parlamentare in virtu' dell'osservazione della Giunta secondo cui "la
questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha
costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni
parlamentari"ne' grazie all'opinione della stessa Giunta "che ha
rilevato che i sudetti temi sono stati a lungo - e permangono tali
anche al momento attuale - al centro del dibattito politico e
parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo
e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente
maturato le prorie opinioni", deve infatti, osservarsi, quanto al
primo rilievo, che il lancio di agenzia non e' avvenuto sulla base
del recepimento di una interrogazione parlamentare, bensi' sulla
scorta di una mera dichiarazione resa, non in veste di parlamentare,
dall'on. Sgarbi; e, in ordine alla seconda valutazione espressa dalla
Giunta, che su uno stesso argomento - benche' oggetto centrale di
lungo, attuale e diffuso dibattito parlamentare e politico - possono
essere espresse, accanto o in contrapposizione a legittime opinioni,
dichiarazioni astrattamente e potenzialmente lesive dell'altrui
reputazione;
Ritenuto che "l'interpretazione autentica" delle affermazioni
riportate nel capo di imputazione, fornita dall'on. Sgarbi nel corso
dell'audizione ad opera dei componenti la Giunta per le
autorizzazioni a procedere ("Nel corso della sua audizione
l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni
avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a
diffamare la persona del procuratore della Repubblica di Palermo"),
non riesce a scalfire la convinzione di questo collegio, secondo cui
una critica politica non puo' (o, meglio, non puo' impunemente)
consistere nell'attribuzione, ad una persona nominativamente
indicata, della perpetrazione di delitti, attribuzione avvenuta in
assenza, secondo l'ipotesi accusatoria, dei canoni della verita' e
della continenza, in grado di scriminare la condotta diffamatoria;
Considerato, quindi, che la Camera dei deputati ha, con la
dichiarazione di insindacabilita', illegittimamente esercitato il
proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del
collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare (v.
Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 1996, n. 129; sentenza 23
luglio 1997, n. 265; e, soprattutto, la sentenza con la quale la
Consulta, nel risolvere il conflitto insorto tra il tribunale di
Bergamo e la Camera dei deputati, ha stabilito che "Non spetta alla
camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art.
68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un
deputato quando non e' dato ravvisare un collegamento tra le
espressioni ad esso contestate come diffamatorie e la sua attivita'
parlamentare");
Rilevato che il dissenso di questo giudice ai fini della corretta
decisione sulla imputazione mossa all'on. Sgarbi e a tutela delle
funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite puo' esprimersi
soltanto sollecitando il controllo della Corte costituzionale
attraverso lo strumento dell'elevazione di conflitto di attribuzione
nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati;
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 37, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
Dispone la sospensione del giudizio in corso;
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra i poteri
dello Stato e chiedendo che la Corte:
A) dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la
valutazione della condotta attribuita all'on. Vittorio Sgarbi, in
quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
B) annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei
deputati nella seduta del 16 settembre 1998 (resoconto stenografico,
doc. IV-ter, n. 56/A pag. 27-28).
Roma, addi' 14 gennaio 1999
Il presidente: D'Andria
Il giudice estensore: Capozza
99C0675
GAZZETTA UFFICIALE N. 035 SERIE SPECIALE - 1a DEL 01 09 1999
Delibera 16 settembre 1998 (Camera dei deputati: approvazione della
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare
che i fatti per i quali e'in corso il presente procedimento
concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle
sue funzioni)
<40>
Intero testo, in rif. art. 68, comma 1, Cosst.
<0>
XXXXX
(099C0675)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 1-9-1999)
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