Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Fondo previdenziale e assistenziale per
gli spedizionieri doganali - Pensioni ordinarie - Sanatoria degli
effetti prodottisi sulla base dell'art. 3, comma 1, del d.l. 8 agosto
1994, n. 494, e di altre norme di identico tenore contenute in una
serie di decreti-legge reiterati, l'ultimo dei quali (n. 510 del
1996) convertito in legge, disponenti per gli spedizionieri iscritti
al Fondo suddetto, l'elevazione dell'eta' pensionabile a 61 anni -
Prevista applicazione della norma, in via retroattiva, anziche'
dall'entrata in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 494, a decorrere
dal 1 gennaio 1994 - Conseguenze per gli spedizionieri doganali che
avevano richiesto la pensione nell'arco di tempo successivo a tale
data, ottenendola in base ai requisiti configurati nelle disposizioni
allora vigenti - Revoca, per cinque mesi, della pensione, nonostante
la impraticabilita', per tale periodo, di un ripristino della loro
attivita' professionale, divenuto impossibile per effetto del
disposto pensionamento - Violazione del canone di razionalita'
normativa con riferimento al diritto, costituzionalmente garantito,
alla tutela previdenziale - Illegittimita' costituzionale parziale.
(D.-L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre
1996, n. 608, art. 2, comma 1, lettera a), n. 3).
(Cost., artt. 3 e 38).
(097C0777)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 9-7-1997)
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