N. 22
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
29 aprile 1997
N. 22
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
29 aprile 1997 (della regione Lombardia)
Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Sentenza della
Corte costituzionale n. 20/1997 - Inammissibilita', perche'
preclusa dal principio di unita' e indivisibilita' della
Repubblica, sancito dall'art. 5 della Costituzione della richiesta
di referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni degli
artt. 4, comma primo, e 6, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
concernenti le funzioni dello Stato nelle materie trasferite o
delegate alle Regioni, riguardo ai rapporti con la Comunita'
economica europea - Richiesta di annullamento dell'adottata
pronuncia, in quanto fondata sull'affermazione che "tali funzioni
(che si concretano in atti di indirizzo e coordinamento e
nell'esercizio di poteri sostitutivi o suppletivi) possono essere
bensi' disciplinate diversamente in direzione di una piu'
consistente valorizzazione del principio autonomistico, ma non
possono essere, secondo l'obiettivo intendimento che si appalesa
nel formulato quesito, definitivamente fatte tacere", nella quale
e' implicito il disconoscimento della sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantita alle regioni attraverso la loro
partecipazione alla determinazione della volonta' normativa
statuale, non solo nella forma referendaria, quanto soprattutto in
quella legislativa, ordinaria e costituzionale - Indebita
promozione, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum,
esorbitando dai parametri ad esso esplicitamente posti dalle norme
costituzionali che direttamente lo riguardano, di una scelta
discrezionale del legislatore delegato del 1977 al rango di
principio costituzionale fondamentale, vincolante per lo stesso
legislatore costituzionale, con conseguente irrigidimento, in modo
e con strumenti inammissibili, del modello del regionalismo
italiano - Ritenuta ammissibilita' del sollevato conflitto di
attribuzione, in base all'assunto che, avendo la Corte
costituzionale riconosciuto di poter essere parte in conflitti
(infrasoggettivi) tra poteri dello Stato, sarebbe illogico
escludere che tale veste possa venire ad assumere nei conflitti
(intersoggettivi) tra regioni e Stato - Riferimenti a sentenze nn.
153/1986, 174/1996, 534/1995, 1146/1988, nonche' a sentenze nn.
77/1981, 13/1960 e 69/1978.
(Decisione della Corte costituzionale del 10 febbraio 1997, n. 20).
(Cost., artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138; legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, art. 2, comma primo).
(097C0436)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 21-5-1997)
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