Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU) - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti
dell'uomo di accertamento della violazione, da parte dello Stato
italiano, delle disposizioni della Convenzione in tema di criteri
di determinazione dell'indennita' di espropriazione - Insussistenza
del dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne
contrastanti con la CEDU - Diversita' delle norme della CEDU
rispetto a quelle comunitarie ai fini della diretta applicabilita'
nell'ordinamento interno - Reiezione dell'eccezione di
inammissibilita' basata su assunto contrario.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333, (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis.
- Costituzione, art. 11.
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU) - Riconducibilita' all'ambito di operativita' dell'art. 10,
primo comma, Cost. - Esclusione.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Costituzione, art. 10,
primo comma.
Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite
del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) -
Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti
dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con la
norma internazionale - Disapplicazione della norma interna da parte
del giudice comune - Esclusione - Proposizione di questione di
legittimita' costituzionale - Necessita'.
- Costituzione, art. 117, primo comma.
Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite
del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) -
Operativita' del limite nel solo ambito dei rapporti tra Stato e
Regioni - Esclusione.
- Costituzione, art. 117, primo comma.
Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite
del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) -
Obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (CEDU) - Obbligo di adeguamento dell'ordinamento
interno alle norme della Convenzione nella interpretazione ad essa
data dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - Sussistenza -
Limite dell'accertamento della conformita' a Costituzione delle
norme pattizie integrative del parametro costituzionale -
Fondamento.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 32, paragrafo 1;
Costituzione, art. 117, primo comma.
Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree
edificabili - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura
ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Intervenuta
pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento
della violazione dell'art. 1 del primo protocollo CEDU - Violazione
degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, non
incompatibili con l'ordinamento costituzionale - Cessazione del
carattere di transitorieta' della disposizione censurata -
Determinazione dell'indennita' di espropriazione in assenza di un
ragionevole legame con il valore venale del bene - Illegittimita'
costituzionale.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Primo Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo
1952; Costituzione, art. 117, primo comma.
Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree
edificabili - Illegittimita' costituzionale del criterio di
determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l.
n. 333 del 1992 - Conseguente necessita' per il legislatore di
commisurare l'indennita' di espropriazione al valore venale del
bene - Esclusione.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma.
Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree
edificabili - Criterio di determinazione dell'indennizzo di cui
all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Applicazione ai giudizi
in corso al momento della sua entrata in vigore - Denunciato
contrasto con i principi del giusto processo - Superfluita' della
relativa valutazione a seguito della intervenuta dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della norma censurata.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 111; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30.
Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree
edificabili - Illegittimita' costituzionale del criterio di
determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2,
del d.l. n. 333 del 1992 - Illegittimita' costituzionale, in via
consequenziale, delle identiche norme contenute nel testo unico di
cui al d.P.R. n. 327 del 2001.
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 27.
(007C1244)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2007)
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