Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di
stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di
deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge statale n. 296 del 2006 - Preliminare delimitazione
dell'oggetto del giudizio di costituzionalita' - Riferibilita'
delle censure alla prevista inutilizzabilita' delle graduatorie
concorsuali per le figure professionali interessate alla procedura
di stabilizzazione - Individuazione del petitum.
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema
decidendum - Delimitazione - Ulteriore questione proposta dalle
parti costituite, appellanti nel giudizio a quo - Inammissibilita'.
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di
stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di
deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita'
della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo della
censurata legge regionale o, comunque, per mancata contestuale
impugnazione della disposizione statale da essa recepita -
Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di
stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di
deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita'
della questione per carenza di interesse degli appellanti nel
giudizio a quo - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di
stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di
deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita'
della questione per manifesta irrilevanza e per carente motivazione
in ordine alla prospettata immediata lesivita' della censurata
disposizione regionale sulle posizioni giuridiche degli appellanti
nel giudizio a quo - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di
stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale di
deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 10 del 2007, un piano per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge statale n. 296 del 2006 - Denunciata violazione dei
principi del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, di ragionevolezza e di imparzialita'
della funzione legislativa - Erroneo presupposto interpretativo -
Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma.
(010C0843)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 24-11-2010)
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