Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina
provvisoria per il reclutamento del personale della Regione -
Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale
interamente riservate al personale interno gia' bandite ed
espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata
costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilita' della
questione per omessa verifica circa il perdurare della rilevanza
della questione - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, art. 59, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113; norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 18.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina
provvisoria per il reclutamento del personale della Regione -
Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale
interamente riservate al personale interno gia' bandite ed
espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata
costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilita' della
questione per formulazione alternativa, contraddittoria e non
univoca del petitum - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, art. 59, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina
provvisoria del reclutamento del personale della Regione - Salvezza
degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente
riservate al personale interno gia' bandite ed espletate in
applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente
illegittima - Violazione della regola del concorso pubblico e
incidenza di legge-provvedimento sugli effetti di un giudicato, con
indebita interferenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale
- Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, art. 59, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(010C0908)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 22-12-2010)
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