Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame
testimoniale - Preclusione della possibilita' per il giudice di
valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreche' ai
fini del giudizio di credibilita' del testimone, anche ai fini
della prova della sua intimidazione o corruzione, affinche' non
deponga o deponga il falso, che permetterebbe l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente
rese - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di
rilevanza - Reiezione.
- Cod. proc. pen., art. 500, comma 2.
- Costituzione, art. 111, quinto comma.
Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame
testimoniale - Preclusione della possibilita' per il giudice di
valutare le dichiarazioni lette per la contestazione, oltreche' ai
fini del giudizio di credibilita' del testimone, anche ai fini
della prova della sua intimidazione o corruzione, affinche' non
deponga o deponga il falso, che permetterebbe l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente
rese - Denunciata violazione del principio costituzionale di
formazione della prova in assenza di contraddittorio per effetto di
provata condotta illecita - Inesatta identificazione della norma
oggetto di censura - Inadeguata ponderazione del quadro normativo -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. pen., art. 500, comma 2.
- Costituzione, art. 111, quinto comma.
(010C0912)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 22-12-2010)
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