N. 578
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 gennaio - 4 settembre 1991
N. 578
Ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 4 settembre 1991 dal tribunale amministrativo
regionale della Toscana sul ricorso proposto da Teobaldi Andrea
contro il Ministero della difesa
Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Personale che
alla data del 1ø febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo
iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza -
Attribuzione dello stipendio con il riconoscimento della intera
anzianita' di carriera nel livello di inquadramento - Mancata
previsione che al militare, che per l'effetto dell'applicazione
della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello
spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o
minore anzianita' nel grado o di servizio, ma transitato
successivamente nel ruolo effettivo, debba essere comunque
attribuito lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo -
Irrazionale discriminazione tra militari e violazione dei principi
di uguaglianza e buon andamento della p.a.
(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. a),
convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432).
(Cost., artt. 3 e 97).
(091C1051)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 25-9-1991)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.