N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 4 settembre 1991

N. 578 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 settembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Teobaldi Andrea contro il Ministero della difesa Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Personale che alla data del 1ø febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza - Attribuzione dello stipendio con il riconoscimento della intera anzianita' di carriera nel livello di inquadramento - Mancata previsione che al militare, che per l'effetto dell'applicazione della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianita' nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere comunque attribuito lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo - Irrazionale discriminazione tra militari e violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della p.a. (D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. a), convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432). (Cost., artt. 3 e 97). (091C1051) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 25-9-1991)

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