N. 366 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Ricusazione del giudice - Reiterazioni della relativa istanza in base ad asseriti nuovi motivi - Divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione - Asserito effetto impeditivo dell'azione penale, con sottrazione dell'imputato al giudice naturale - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' nel senso richiesto (sentenza n. 10 del 1997) - Manifesta inammissibilita' della questione. (C.P.P., art. 37, comma 2). (Cost., artt. 3, 25 e 101). (099C0847) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 4-8-1999)

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