Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Astensione obbligatoria
dal lavoro durante i tre mesi dopo il parto - Diversa decorrenza di
tale termine, nell'ipotesi di parto prematuro, in considerazione, in
particolare, delle cure di cui il neonato, anche per lunghi periodi,
ha bisogno - Riconosciuto contrasto con il principio di parita' di
trattamento, col valore della protezione della famiglia e con quello
della protezione del minore - Illegittimita' costituzionale parziale
- Necessario intervento del legislatore o, in mancanza, del giudice,
per la conseguente individuazione, tra quelle possibili (come lo
spostamento dell'inizio della decorrenza al momento dell'ingresso del
neonato nella casa familiare o alla data presunta del termine
fisiologico di una gravidanza normale) della regola idonea a
soddisfare praticamente le rilevate esigenze - Riferimenti a sentenze
nn. 1 del 1987, 332 del 1988, 347 del 1998 e 295 del 1991.
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, primo comma, lettera c)).
(099C0713)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 7-7-1999)
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