Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale -
Intervento di soggetti non titolari delle potesta' legislative in
contestazione - Inammissibilita'.
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta -
Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Ricorso del Governo - Questione
concernente l'intera legge regionale n. 25 del 2005 - Riferimento
della deliberazione del Consiglio dei ministri a specifiche
disposizioni della legge regionale - Inammissibilita' della
questione riferita alla intera legge regionale.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25
(modificativa della legge della Regione Valle d'Aosta 6 aprile
1998, n. 11 e abrogativa della legge della Regione Valle d'Aosta
21 agosto 2000, n. 31).
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. 26 febbraio
1948, n. 4).
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta -
Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Ricorso del Governo - Eccepita
inammissibilita' del ricorso per genericita' delle censure -
Reiezione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25
(modificativa della legge della Regione Valle d'Aosta 6 aprile
1998, n. 11 e abrogativa della legge della Regione Valle d'Aosta
21 agosto 2000, n. 31), artt. 5, 6, comma 4, 14, comma 1, e 15.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta -
Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Prevista presentazione, da parte degli
operatori, dei progetti di rete e delle varianti ai progetti di
rete gia' approvati, corredati dalla relativa documentazione
tecnica, ai comuni e alle comunita' montane - Ricorso del Governo -
Denunciata indebita introduzione di un controllo tecnico della
progettazione - Lamentato contrasto con i principi statali in
materia di «ordinamento della comunicazione» e «tutela della
salute» - Disposizione volta a soddisfare esigenze conoscitive
della Regione (e non tendente ad introdurre un ulteriore controllo
tecnico sui progetti) - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
art. 87.
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta -
Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Attribuzione alla Giunta regionale della
competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni
altro onere posto a carico degli operatori interessati
all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti -
Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale del
divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o
canoni non previsti dalla legge statale - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 6,
comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
art. 93.
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta -
Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Attribuzione alla Giunta regionale della
competenza a fissare la misura degli oneri economici posti a carico
degli operatori in relazione all'attivita' di consulenza svolta
dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori - Ricorso del
Governo - Violazione del principio fondamentale del divieto per
tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non
previsti dalla legge statale - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 15.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
art. 93.
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta -
Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Assoggettamento all'obbligo di denuncia
di inizio attivita' di interventi edilizi su postazioni o altre
strutture - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i
principi di semplificazione amministrativa contenuti nella
legislazione statale - Insussistenza - Esplicazione della potesta'
legislativa regionale di tipo primario in materia urbanistica - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 14,
comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
art. 87.
(006C1195)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-2007)
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