N. 455
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 giugno 1989- 5 luglio 1990
N. 455
Ordinanza emessa il 22 giugno 1989 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 luglio 1990) dalla Corte di cassazione, sezioni
unite civili, sui ricorsi riuniti proposti da Palermo Carlo contro il
procuratore generale presso la Corte di cassazione ed altri e dal
Ministero di grazia e giustizia contro Palermo Carlo ed altro.
Magistrati - Procedimento disciplinare - Estinzione in caso di
inosservanza del termine di un anno dall'inizio di tale procedura
alla comunicazione all'incolpato del decreto di fissazione della
discussione orale innanzi alla sezione disciplinare del c.s.m. Omessa
previsione di termini per la riassunzione del procedimento
nell'ipotesi in cui, in seguito ad annullamento con rinvio, da parte
delle sezioni unite, della Cassazione, della pronuncia della sezione
disciplinare, quest'ultima ne sia nuovamente investita Ingiustificata
diversita' di disciplina di due fasi dello stesso procedimento, in
contrasto con l'esigenza che anche nella seconda, non meno che nella
prima, siano posti limiti temporali alla soggezione del magistrato
incolpato all'azione disciplinare.
(Legge 3 gennaio 1981, n. 1, art. 12, quarto comma).
(Cost., artt. 3, 24, 101 e 104).
(090C0878)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 18-7-1990)
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