Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)- Obbligo di
conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri
di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in
vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per difetto di
rilevanza della questione - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di
conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri
di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in
vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per carente
descrizione della fattispecie - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di
conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri
di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in
vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per irrilevanza
sopravvenuta della questione - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di
conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri
di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in
vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per difetto di
rilevanza per insussistente lesione grave e attuale per i
ricorrenti nel giudizio principale - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di
conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri
di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in
vigore della legge - Eccezione inammissibilita' per carente
descrizione della fattispecie concreta - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117.
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) - Obbligo di
conseguire l'autorizzazione comunale anche per i titolari di centri
di telefonia in sede fissa gia' attivi alla data di entrata in
vigore della legge - Introduzione, ad opera del legislatore
regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento
autorizzatorio per lo svolgimento dell'attivita' dei predetti
centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in
tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e
di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di
riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle restanti
censure.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, art. 12.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 41 e 97).
Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attivita'
dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) -
Dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni
che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei
predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di
strumentalita' delle restanti disposizioni della legge regionale
con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimita'
costituzionale in via consequenziale.
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(010C0180)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2010)
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