N. 78 ORDINANZA 22 - 26 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione anche quando la gravita' indiziaria, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal giudice per le indagini preliminari o dal tribunale del riesame con decisione non impugnata e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 405, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, art. 3. (010C0189) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2010)

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