N. 323
ORDINANZA (Atto di promovimento)
27 maggio 2009
Ordinanza del 27 maggio 2009 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di Pascali Tonio.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool
e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti - Modifiche normative recate dal
decreto-legge n. 92 del 1998 - Previsione del sequestro preventivo
e, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena
su richiesta delle parti, della confisca obbligatoria del veicolo,
non appartenente a terzo estraneo, con il quale e' stato commesso
il reato - Applicazione anche ai reati commessi in epoca anteriore
all'entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2008 -
Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato dei
medesimi reati cui non sarebbero irrogabili altre sanzioni, aventi
pari grado di afflittivita', per le quali, stante la natura formale
di pena, vige il principio di irretroattivita' della normativa piu'
sfavorevole - Contrasto con l'art. 7 della CEDU, secondo cui non
puo' essere inflitta una pena piu' grave di quelle che sarebbe
stata applicata al tempo in cui il reato e' stato consumato.
- Codice penale, artt. 200 e 236; codice della strada (d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285), artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, comma 1,
ultimo periodo, modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art. 7
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali.
(010C0003)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 20-1-2010)
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