Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Regione Emilia-Romagna - Mutamenti di
destinazione d'uso di immobili - Norme di legge regionale
successivamente modificate ma tuttora applicabili nella vertenza
oggetto del giudizio a quo - Obbligo dei comuni di disciplinare i
suddetti mutamenti, anche se non connessi a trasformazioni edilizie,
in sede di pianificazione urbanistica, per il loro intero territorio
anziche', come richiesto dalla (anch'essa poi modificata ma allora
vigente) normativa statale di principio, solo per determinati ambiti
di esso - Previsione, inoltre, per le variazioni d'uso in questione,
della possibile prescrizione da parte dei comuni, e in certi casi
addirittura della necessita', di un provvedimento di concessione,
anziche', come la richiamata normativa statale anche richiede, della
sola autorizzazione - Violazione dei limiti della potesta'
legislativa regionale - Illegittimita' costituzionale.
(Legge regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, art. 2, comma
1).
(Cost., art. 117, in relazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 25).
(097C0900)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 30-7-1997)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.