Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Norme del codice novellate dalla legge n. 353 del
1990 - Terzo chiamato in causa - Costituzione in giudizio tardiva (in
quanto avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza
fissata) - Possibilita', ciononostante, per il chiamato, di proporre
domande riconvenzionali nei confronti delle parti originarie, senza
incorrere nella decadenza prevista, invece, nella stessa situazione,
per il convenuto - Ingiustificata disparita' di trattamento
processuale - Irrazionale deviazione del principio, ispiratore della
riforma, della immediatezza e concentrazione del processo -
Illegittimita' costituzionalmente parziale.
(C.P.C., art. 271, in relazione all'art. 167, secondo comma,
modificati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, artt. 30 e 11).
(Cost., art. 3).
(097C0901)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 30-7-1997)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.