N. 87
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 luglio 2006
Ordinanza emessa il 4 luglio 2006 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 6 febbraio 2007) dalla Corte di appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Borgioni Pierluigi
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui
all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva -
Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore
della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza -
Lesione del principio di parita' delle parti - Violazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del
principio della ragionevole durata del processo - Lesione del
principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale.
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.
(007C0262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 14-3-2007)
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