N. 479
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 dicembre 1996- 24 giugno 1997
N. 479
Ordinanza emessa il 17 luglio 1996 e 9 dicembre 1996 (pervenuta alla
Corte costituzionale il 24 giugno 1997) dal T.A.R. del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti dal Papaldo Angelo ed altri contro il
Ministero del bilancio e della programmazione economica ed altri.
Impiego pubblico - Dipendenti dell'AGENSUD gia' transitati
nell'Amministrazione statale - Fissazione, con decorrenza
retroattiva dal 10 giugno 1994, del limite massimo dell'assegno
personale (destinato a colmare la differenza tra il trattamento
economico in godimento precedentemente e la nuova retribuzione) a
lire 1.500.000 - Conseguente notevole riduzione del trattamento
economico e di quiescenza di detti dipendenti - Irrazionale ed
arbitraria disciplina retroattiva di un rapporto di durata -
Violazione del principio del divieto della reformatio in peius -
Incidenza sui principi di proporzionalita' e adeguatezza della
retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale.
(Legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1, comma 2; d.lgs. 3 aprile 1993,
n. 96, art. 14-bis, comma 1, lettera b) e 3; d.-l. 8 febbraio
1995, n. 32, art. 9, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104;
d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, art. 14, comma 4).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).
(097C0811)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 23-7-1997)
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