N. 322
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 gennaio 2010
Ordinanza del 27 aprile 2010 emessa dalla Corte dei conti - Sez.
giurisdizionale per la Regione Puglia sul ricorso proposto da Ostuni
Luciano contro Procuratore regionale presso la giurisdizionale per la
Regione Puglia.
Responsabilita' amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione
per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti
limitato ai casi ed ai modi previsti dall'art. 7 della legge n.
97/2001 (rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista
sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del
procedimento penale - Prevista nullita' di qualunque atto
istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle
predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia
interesse - Irragionevole lesione del legittimo affidamento del
pubblico ministero contabile, con compressione di posizioni
soggettive acquisite e consolidate non giustificata da esigenze di
ordine costituzionale - Ipotesi di translatio iudicii con
impedimento della perpetuatio iurisdictionis in contrasto con
l'art. 59 della legge n. 69/2009, assunto quale tertium
comparationis e con il principio della perpetuatio iurisdictionis
con la conservazione degli effetti della domanda proposta innanzi
al giudice sprovvisto di giurisdizione, affermato con la sentenza
della Corte costituzionale n. 77/2007 - Lesione del diritto di
azione del P.M. contabile - Violazione del principio della
giurisdizione contabile della Corte dei conti.
- Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter,
inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1,
comma 1, lett. c), n. 1, del d.l. 3 agosto 2009, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 103.
(010C0737)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 27-10-2010)
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