N. 149 SENTENZA 18 aprile - 4 maggio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di Messina in relazione alla prerogativa dell'insindacabilita' delle opinioni espresse da un deputato - Intervento della S.E.S. (Societa' Editrice Siciliana S.p.a.), parte nel giudizio comune che ha provocato il conflitto - Inammissibilita', non essendo l'esito del conflitto suscettibile di condizionare la possibilita' che il giudizio comune prosegua - Assorbimento di profilo ulteriore (relativo alla contestata natura perentoria del termine previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953). Parlamento - Insindacabilita' delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Eccezione di applicabilita' della prerogativa ex art. 68, primo comma, Cost., proposta dall'interessato - Prosecuzione del giudizio disposta dal giudice nonostante l'eccezione - Mancata applicazione delle conseguenze processuali previste (a fini di coordinamento istituzionale) dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Evidente disconoscimento delle funzioni a quest'ultima costituzionalmente attribuite e violazione dell'obbligo di leale collaborazione nelle relazioni tra i poteri dello Stato - Non spettanza al Tribunale di Messina del potere contestato - Conseguente annullamento dei provvedimenti (di rinvio dell'udienza e di trattenimento della causa in decisione) adottati nell'esercizio di esso. - Provvedimenti del Tribunale di Messina di rinvio dell'udienza adottati il 30 giugno 2003 e il 21 luglio 2003, e di trattenimento della causa in decisione adottato il 22 settembre 2003. - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4 e 5. Parlamento - Insindacabilita' delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza - Rimessione da parte del giudice, con successiva ordinanza, di questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Denunciata violazione del «principio della efficacia inibente» della delibera parlamentare di insindacabilita' - Esclusione, derivando da tale principio solo l'impossibilita' per il giudice di opporre alla delibera parlamentare una decisione di segno contrario - Mantenimento in capo al procedente degli altri poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di sollevare questioni di costituzionalita' delle norme legislative che e' chiamato ad applicare - Spettanza al Tribunale di Messina del potere esercitato. - Ordinanza del Tribunale di Messina 26-27 gennaio 2004 di rimessione di questione incidentale di legittimita' costituzionale. - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4 e 5. (007C0602) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 9-5-2007)

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