N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 1997

N. 24 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 1997 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione siciliana - Impiego pubblico - Legge recante "programmazione delle risorse e degli impieghi" - Personale dell'amministrazione regionale in servizio alla data del 1 giugno 1986 - Valutazione, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, di servizi pregressi - Inclusione tra di essi, non norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 68, comma quinto, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in aggiunta ai servizi, gia' contemplati nel testo originario dell'articolo, svolti presso l'universita' nella "docenza universitaria" in posizione di "assistente volontario", "laureato esercitatore", ecc., anche dei servizi prestati da coloro che abbiano beneficiato di borse di studio presso organi della stessa amministrazione che le ha assegnate - Lamentata sottoposizione alla stessa disciplina di situazioni nettamente diverse, in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Mancanza, nella norma de qua, in quanto in realta' innovativa, degli autentici caratteri della legge interpretativa - Incidenza della stessa, inoltre, per la sua efficacia retroattiva, su un giudicato del Consiglio di giustizia amministrativa gia' formatosi, in senso contrario, nei confronti di alcuni degli interessati, in ottemperanza a sentenza della Corte costituzionale con cui si e' respinto l'assunto che la esclusione, nell'art. 68, comma 5, della legge del 1985, dal beneficio in questione, dei soggetti ai quali con la impugnata nuova delibera legislativa e' stato ora esteso, comportasse una ingiustificata disparita' di trattamento - Richiamo alle sentenze nn. 397/1994 e 260/1996. Regione siciliana - Agricoltura - Interventi della regione - Legge recante "programmazione delle risorse e degli impieghi" - Estensione dei finanziamenti previsti dall'art. 33, legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per le provvidenze di cui al terzo comma dell'art. 8, legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 (concessione di contributi integrativi alle associazioni di produttori agricoli ed alle cooperative per la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti), alle provvidenze di cui all'art. 9 stessa legge (concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione degli impianti di carattere associativo) - Mancata considerazione del fatto che degli stanziamenti disposti (ammontanti in origine a L. 4.700 milioni per il 1991, e variamente rimodulati, con altre leggi regionali, negli anni seguenti) L. 2.500 milioni, per il 1994, e L. 1.200 milioni, per il 1995, a quanto emerge dai rendiconti generali dell'amministrazione regionale, sono andati in economia, incrementando l'avanzo di amministrazione - Conseguente irrazionalita' ed incongruenza della disposizione de qua, rispetto al fine perseguito dal legislatore regionale, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e comunque, qualora si fosse inteso, sotto la non chiara formulazione dell'articolo, istituire ex novo una ulteriore agevolazione creditizia per le imprese agricole, con il principio della necessaria copertura delle leggi di spesa. (Legge regione Sicilia 12 febbraio 1997, artt. 37 e 52). (Cost., artt. 3, 97 e 81, comma quarto). (097C0227) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 9-4-1997)

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