N. 24
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
28 febbraio 1997
N. 24
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 febbraio 1997 (del commissario dello Stato per la
regione siciliana)
Regione siciliana - Impiego pubblico - Legge recante "programmazione
delle risorse e degli impieghi" - Personale dell'amministrazione
regionale in servizio alla data del 1 giugno 1986 - Valutazione,
ai fini della progressione giuridica ed economica e del
trattamento di quiescenza, di servizi pregressi - Inclusione tra
di essi, non norma dichiarata di interpretazione autentica
dell'art. 68, comma quinto, legge regionale 29 ottobre 1985, n.
41, in aggiunta ai servizi, gia' contemplati nel testo originario
dell'articolo, svolti presso l'universita' nella "docenza
universitaria" in posizione di "assistente volontario", "laureato
esercitatore", ecc., anche dei servizi prestati da coloro che
abbiano beneficiato di borse di studio presso organi della stessa
amministrazione che le ha assegnate - Lamentata sottoposizione
alla stessa disciplina di situazioni nettamente diverse, in
contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della
pubblica amministrazione - Mancanza, nella norma de qua, in quanto
in realta' innovativa, degli autentici caratteri della legge
interpretativa - Incidenza della stessa, inoltre, per la sua
efficacia retroattiva, su un giudicato del Consiglio di giustizia
amministrativa gia' formatosi, in senso contrario, nei confronti
di alcuni degli interessati, in ottemperanza a sentenza della
Corte costituzionale con cui si e' respinto l'assunto che la
esclusione, nell'art. 68, comma 5, della legge del 1985, dal
beneficio in questione, dei soggetti ai quali con la impugnata
nuova delibera legislativa e' stato ora esteso, comportasse una
ingiustificata disparita' di trattamento - Richiamo alle sentenze
nn. 397/1994 e 260/1996.
Regione siciliana - Agricoltura - Interventi della regione - Legge
recante "programmazione delle risorse e degli impieghi" -
Estensione dei finanziamenti previsti dall'art. 33, legge
regionale 23 maggio 1991, n. 32, per le provvidenze di cui al
terzo comma dell'art. 8, legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7
(concessione di contributi integrativi alle associazioni di
produttori agricoli ed alle cooperative per la realizzazione di
impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti), alle
provvidenze di cui all'art. 9 stessa legge (concorso della regione
nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la
realizzazione degli impianti di carattere associativo) - Mancata
considerazione del fatto che degli stanziamenti disposti
(ammontanti in origine a L. 4.700 milioni per il 1991, e
variamente rimodulati, con altre leggi regionali, negli anni
seguenti) L. 2.500 milioni, per il 1994, e L. 1.200 milioni, per
il 1995, a quanto emerge dai rendiconti generali
dell'amministrazione regionale, sono andati in economia,
incrementando l'avanzo di amministrazione - Conseguente
irrazionalita' ed incongruenza della disposizione de qua, rispetto
al fine perseguito dal legislatore regionale, in contrasto con il
principio di buon andamento dell'amministrazione e comunque,
qualora si fosse inteso, sotto la non chiara formulazione
dell'articolo, istituire ex novo una ulteriore agevolazione
creditizia per le imprese agricole, con il principio della
necessaria copertura delle leggi di spesa.
(Legge regione Sicilia 12 febbraio 1997, artt. 37 e 52).
(Cost., artt. 3, 97 e 81, comma quarto).
(097C0227)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 9-4-1997)
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