N. 53
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
20 novembre 1997
N. 53
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
20 novembre 1997 (della provincia autonoma di Trento)
Sanita' pubblica - Sangue umano ed emoderivati - Regolamento del
Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308 (Disciplina dei
compiti di coordinamento a livello nazionale delle attivita' dei
centri regionali di coordinamento e compensazione in materia) -
Art. 4, comma 2 - Previsione che regioni e province autonome
assicurino il coordinamento delle attivita' trasfusionali sotto il
profilo programmatorio e finanziario, e che a tal fine adottino
iniziative di carattere organizzativo necessarie per
l'espletamento di una serie di compiti e funzioni ivi
specificamente indicati ed in parte anche ulteriormente
disciplinari - Esercizio, da parte del Ministro della sanita', del
potere di emanare norme di indirizzo e coordinamento vincolanti
per regioni e province autonome nelle materie di loro competenza
(quali quelle previste, riguardo a igiene e sanita', dagli artt.
9, n. 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e
dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1974, n. 474, come modificato
dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267),
dichiarato a lui non attribuibile con la pronuncia della Corte
costituzionale (sentenza n. 49/1991) di illegittimita' parziale
dell'art. 11, primo comma, della legge quadro sulla disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione di
plasmaderivati, 4 maggio 1990, n. 107, in contrasto con il
principio del rispetto dei giudicati costituzionali sancito
dall'art. 136 Cost. e in violazione, altresi', del principio,
stabilito dall'art. 17, commi 1, lett. b) e 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per cui la potesta' regolamentare dei
ministri puo' esercitarsi solo nell'ambito delle competenze loro
proprie e delle autorita' ad essi sottordinate - Richiamo, oltre
che alla su citata sentenza, alla sentenza n. 61 del 1997.
Sanita' pubblica - Sangue umano ed emoderivati - Regolamento del
Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308 (Disciplina dei
compiti di coordinamento a livello nazionale dei centri regionali
di coordinamento e compensazione in materia) - Artt. 1 e 2, comma
1, lett. b), c) d), e) ed f) - Dichiarazione di intenti circa gli
obiettivi generali del decreto, gli interventi da compiere e le
modalita' di raccordo a livello centrale delle attivita' del
Ministero, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'agenzia per i
servizi sanitari regionali - Previsione di accordi con, e tra, le
regioni, al fine di raggiungere l'autosufficienza nazionale di
sangue ed emoderivati, di stabilire un piano annuale di
distribuzione dei plasmaderivati eccedenti il fabbisogno regionale
alle strutture pubbliche e private del territorio nazionale, e di
effettuare al riguardo verifiche annuali - Attribuzione al
Ministero della sanita' del compito di emanare le linee guida per
i modelli organizzativi e funzionali che competono alle regioni e
all'Istituto superiore di sanita', riguardo alle attivita'
trasfusionali e alla formazione del personale, e di definire
altresi' un programma di "emovigilanza" - Carattere fortemente
innovativo di tali disposizioni, inserite nel decreto senza alcuna
base nella preesistente legislazione, e con richiamo a concetti
affatto sconosciuti all'ordinamento, e del tutto prive, altresi',
di quei contenuti di natura strettamente tecnica che soli
avrebbero potuto ritenersi consentiti dall'art. 8 della citata
legge quadro, n. 107 del 1990 - Conseguente violazione -
denunciata in via soltanto cautelativa, qualora nel riferimento
alle regioni dovessero ritenersi comprese anche le province
autonome - anche sotto questi profili, dei limiti della potesta'
regolamentare del Ministro della sanita', quali risultano
stabiliti, oltre che dal citato art. 17 della legge n. 400 del
1988, dalla citata sentenza n. 49 del 1991 - Richiamo, oltre che a
questa, a sent. n. 61 del 1997.
(D.M. 17 luglio 1997, n. 308, artt. 4, comma 2, 1 e 2, comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f)).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16; d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1, comma
2; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lettera b) e 3;
Cost., art. 136).
(097C1340)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 10-12-1997)
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