N. 16
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
30 gennaio 1997
N. 16
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 gennaio 1997 (della regione Lazio)
Edilizia e urbanistica - Modalita' di approvazione degli strumenti
urbanistici - Confermata validita' e salvezza, con disposizione di
legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodottisi e
dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27
settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, e di altri
undici, succedutisi con cadenze bimestrali, nel corso del 1995 e
del 1996 (da ultimo il d.-l. 24 settembre 1996, n. 495) nessuno
dei quali convertito in legge - Impugnativa nella parte in cui
tale sanatoria si estende alla norma (contenuta nell'art. 5, comma
3, o nell'art. 4, comma 3, dei suddetti decreti), secondo la quale
l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della regione
e, ove prevista, della provincia o altro ente locale, doveva
avvenire entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi da parte dell'ente che lo ha adottato e che, decorso
infruttuosamente tale termine, suscettibile di interruzione una
sola volta per motivate ragioni, i piani avrebbero dovuto
intendersi approvati - Lamentata violazione dei principi
costituzionali della decretazione di urgenza, e, in via
subordinata, dei principi costituzionali prevedenti, in materia
urbanistica, la competenza legislativa e amministrativa delle
regioni, quali enti autonomi con propri poteri e funzioni, nonche'
del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, in
quanto, qualora potessero ritenersi verificati, a suo tempo, in
linea di fatto, in qualche caso, i presupposti per
l'applicabilita' del previsto silenzio-assenso (nonostante che,
avendo i singoli decreti-legge perduto efficacia, "sin
dall'inizio", sessanta giorni dopo la loro emanazione, e quindi
centoventi giorni prima del trascorrere dei centottanta richiesti
per il perfezionarsi del silenzio-assenso, e non potendo i
limitati periodi di vigenza degli stessi, prima della loro
decadenza, sommarsi e saldarsi tra loro, tale eventualita'
parrebbe improbabile) e quand'anche si ammettesse che la
regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge non convertiti, prevista dalla norma
costituzionale, potesse estendersi al punto da consentire una
sanatoria cosi' ampia come quella operata in questa occasione, non
potrebbe comunque considerarsi legittima la sottrazione alle
regioni, in conseguenza dell'imposizione in via retroattiva del
silenzio-assenso, della potesta' di provvedere, con esplicita
deliberazione, prima della scadenza dei centottanta giorni,
potesta' sicuramente ad esse concessa, in caso di conversione in
legge di uno dei decreti-legge in questione, dal citato art. 5 (o
4) comma 3, ma ora, certo, in forza della disposta sanatoria, non
piu' esercitabile.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 61).
(Cost., artt. 77, 115, 117 e 118).
(097C0118)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 5-3-1997)
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