N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 gennaio 1997

N. 16 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 gennaio 1997 (della regione Lazio) Edilizia e urbanistica - Modalita' di approvazione degli strumenti urbanistici - Confermata validita' e salvezza, con disposizione di legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, e di altri undici, succedutisi con cadenze bimestrali, nel corso del 1995 e del 1996 (da ultimo il d.-l. 24 settembre 1996, n. 495) nessuno dei quali convertito in legge - Impugnativa nella parte in cui tale sanatoria si estende alla norma (contenuta nell'art. 5, comma 3, o nell'art. 4, comma 3, dei suddetti decreti), secondo la quale l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della regione e, ove prevista, della provincia o altro ente locale, doveva avvenire entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli stessi da parte dell'ente che lo ha adottato e che, decorso infruttuosamente tale termine, suscettibile di interruzione una sola volta per motivate ragioni, i piani avrebbero dovuto intendersi approvati - Lamentata violazione dei principi costituzionali della decretazione di urgenza, e, in via subordinata, dei principi costituzionali prevedenti, in materia urbanistica, la competenza legislativa e amministrativa delle regioni, quali enti autonomi con propri poteri e funzioni, nonche' del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, in quanto, qualora potessero ritenersi verificati, a suo tempo, in linea di fatto, in qualche caso, i presupposti per l'applicabilita' del previsto silenzio-assenso (nonostante che, avendo i singoli decreti-legge perduto efficacia, "sin dall'inizio", sessanta giorni dopo la loro emanazione, e quindi centoventi giorni prima del trascorrere dei centottanta richiesti per il perfezionarsi del silenzio-assenso, e non potendo i limitati periodi di vigenza degli stessi, prima della loro decadenza, sommarsi e saldarsi tra loro, tale eventualita' parrebbe improbabile) e quand'anche si ammettesse che la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, prevista dalla norma costituzionale, potesse estendersi al punto da consentire una sanatoria cosi' ampia come quella operata in questa occasione, non potrebbe comunque considerarsi legittima la sottrazione alle regioni, in conseguenza dell'imposizione in via retroattiva del silenzio-assenso, della potesta' di provvedere, con esplicita deliberazione, prima della scadenza dei centottanta giorni, potesta' sicuramente ad esse concessa, in caso di conversione in legge di uno dei decreti-legge in questione, dal citato art. 5 (o 4) comma 3, ma ora, certo, in forza della disposta sanatoria, non piu' esercitabile. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 61). (Cost., artt. 77, 115, 117 e 118). (097C0118) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 5-3-1997)

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