Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Estradizione - Facolta' del Ministro della giustizia di concedere o
meno l'estradizione, discrezionalmente, nel caso in cui sia in corso
in Italia procedimento penale nei confronti della persona richiesta
per lo stesso fatto per il quale e' domandata l'estradizione -
Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre
1957 - Ambito di efficacia dell'art. 705, comma 1, ultima parte, del
c.p.p. - Asserita prevalenza della normativa pattizia su quella
codicistica - Divieto, secondo il nuovo sistema normativo del codice
vigente, considerata la pendenza del procedimento, di adottare una
pronuncia di estradabilita' anche nelle fattispecie cui risulta
applicabile la Convenzione europea di estradizione - Ininfluenza di
un diverso ma non consolidato indirizzo interpretativo da parte della
Corte di cassazione in materia - Non fondatezza.
(Legge 30 gennaio 1963, n. 300, artt. 1 e 2, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi
il 13 dicembre 1957; Convenzione europea di estradizione firmata a
Parigi il 13 dicembre 1957, artt. 8 e 9).
(Cost., artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112).
(097C0226)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 5-3-1997)
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