N. 58 SENTENZA 14 febbraio - 3 marzo 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Estradizione - Facolta' del Ministro della giustizia di concedere o meno l'estradizione, discrezionalmente, nel caso in cui sia in corso in Italia procedimento penale nei confronti della persona richiesta per lo stesso fatto per il quale e' domandata l'estradizione - Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 - Ambito di efficacia dell'art. 705, comma 1, ultima parte, del c.p.p. - Asserita prevalenza della normativa pattizia su quella codicistica - Divieto, secondo il nuovo sistema normativo del codice vigente, considerata la pendenza del procedimento, di adottare una pronuncia di estradabilita' anche nelle fattispecie cui risulta applicabile la Convenzione europea di estradizione - Ininfluenza di un diverso ma non consolidato indirizzo interpretativo da parte della Corte di cassazione in materia - Non fondatezza. (Legge 30 gennaio 1963, n. 300, artt. 1 e 2, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, artt. 8 e 9). (Cost., artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112). (097C0226) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 5-3-1997)

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