Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del
Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle
funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un
Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio - Intervento
della Provincia di Matera - Tardivo deposito dell'atto di
costituzione in giudizio - Inammissibilita'.
- Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, artt. 2 e
4.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
art. 3.
Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del
Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle
funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un
Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio - Precisazione
del thema decidendum.
- Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, artt. 2 e
4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo).
Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del
Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle
funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un
Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio - Modalita' di
finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione
alle passivita' maturate prima del passaggio a questa delle
funzioni del soppresso Consorzio - Mancata previsione -
Irragionevolezza - Violazione del principio fondamentale della
finanza pubblica che impone all'autorita' delegante di disciplinare
il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle
passivita' pregresse, con conseguente lesione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita'
costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
- Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, artt. 2 e
4.
- Costituzione, artt. 3 e 97 (artt. 119 e 128, vecchio testo).
(010C0921)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 29-12-2010)
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