Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanzioni amministrative - Procedimento giurisdizionale di opposizione
- Onere per il ricorrente, che non abbia indicato un suo
procuratore, di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel
comune dove ha sede il giudice adito - Notificazioni al ricorrente,
in caso di mancata dichiarazione o elezione, mediante deposito in
cancelleria - Modi di notificazione ammessi a questo fine dalle
norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la
cancelleria, a richiesta dell'opponente - Mancata previsione -
Irragionevole sperequazione tra i cittadini, basata sul fatto della
residenza nel comune dove ha sede il giudice adito, con conseguente
limitazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale
in parte qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, commi quarto e quinto.
- Costituzione, artt. 3 e 24 (art. 113).
(010C0922)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 29-12-2010)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.