N. 190
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 ottobre 2009
Ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna
del 3 novembre 2009 - sul ricorso proposto da Nautica Faccioli S.n.c.
di Faccioli F. & C. contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Bologna 2..
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita'
dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata - Disparita' di trattamento tra coloro che
utilizzano la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro
che utilizzano lo strumento della spedizione dell'atto a mezzo
posta - Incidenza sul diritto di difesa di questi ultimi.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
[secondo periodo], introdotto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(010C0512)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 30-6-2010)
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