Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Citta'
metropolitane - Possibilita', per i sindaci, di avvalersi della
collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, al fine di
segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali situazioni di
«disagio sociale» - Violazione della competenza regionale residuale
nella materia «servizi sociali» - Illegittimita' costituzionale
parziale.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 40.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Citta'
metropolitane - Possibilita', per i sindaci, di avvalersi della
collaborazione di associazioni, iscritte in apposito elenco tenuto
dal prefetto, tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle
Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare
danno alla «sicurezza urbana» - Avvalimento prioritario di apposite
associazioni disciplinate con decreto del Ministro dell'interno -
Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Asserita
violazione della competenza regionale residuale in materia di
polizia amministrativa locale e in materia di politiche sociali,
dei limiti alla potesta' regolamentare statale, nonche' del
principio di leale collaborazione - Riconducibilita' delle
disposizioni denunciate alla competenza esclusiva statale nella
materia «ordine pubblico e sicurezza» - Non fondatezza delle
questioni.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, commi 41, 42 e 43.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. h), quarto e sesto, e
118.
(010C0539)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 30-6-2010)
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