N. 427
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 4 dicembre 2006 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento civile promosso da Metro Italia Cash and Carry S.p.A.
contro I.N.P.S. ed altra
Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal
datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in
ipotesi di obbligo per il datore di lavoro, derivante da contratto
collettivo, di continuare a corrispondere la retribuzione durante
la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo il «diritto
vivente» - Violazione dei principi di solidarieta' sociale per
l'assenza di logica e razionalita' nella distribuzione dell'onere
solidaristico - Lesione del principio di uguaglianza - Incidenza
sul principio di liberta' di iniziativa economica privata -
Riproposizione, da parte del medesimo giudice nello stesso giudizio
principale, della questione gia' oggetto della ordinanza di
manifesta inammissibilita' n. 241 del 2004.
- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9; d.lgs.lgt. 2 aprile
1946, n. 142, artt. 1 e 2; d.lgs. Capo provvisorio dello Stato
31 ottobre 1947, n. 1304, art. 2; legge 23 dicembre 1978, n. 833,
art. 74; legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 14; legge 28 febbraio
1986, n. 41, art. 31.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 41.
(007C0741)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)
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